Art. 3.
1. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero della salute è autorizzato ad incrementare la dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, fino al raggiungimento di una dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare; con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.